Segnalazione mancata prescrizione medica

Lettore Audio

Al mio Medico di famiglia,
Dott./ssa …………………………………………………………… PEC: ………………………………………….
E p.c. al/la Direttore/rice del Dipartimento di Prevenzione ……………(ULS di appartenenza)
Dott./ssa ……………………………………………………………… PEC: ………………………………………….
E p.c. al/la Responsabile del Servizio Igiene Sanità Pubblica …………….(ULS di appartenenza)
Dott./ssa ……………………………………………………………… PEC: ………………………………………….
E p.c. al Servizio Promozione e Gestione Attività Vaccinale…………..(ULS di appartenenza) PEC: …………………………………………
Gentile Dott./ssa,
io sottoscritta ………………………………………………., nato/a a ………………………….., il …./…./………. e residente
in …………………………………….., via ……………………………………… Le scrivo, in qualità di Suo/a paziente, per
chiedere il Suo aiuto in seguito ai recenti sviluppi normativi, che impongono l’obbligo vaccinale, per la
professione della quale faccio parte, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, ai sensi dell’Art. 4-
ter D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021, e, da ultimo, ai sensi dell’art 2 D.L. n. 172/2021, con la
concreta minaccia di sospensione dal posto di lavoro. A riguardo della prescrizione medica, devo porre
alla Sua massima attenzione il fatto che, finora, non mi è stata consegnata alcuna prescrizione medica
“RRL” per la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Le chiedo, quindi, in qualità di
mio Medico di famiglia, di agire responsabilmente per colmare questa lacuna procedurale, pertanto,

PREMESSO

  1. che, mentre, da una parte, le norme dell’Art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021,
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg e, da ultimo, dell’Art. 2 del D.L.
    172/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg , prevedono per alcune
    categorie l’obbligo a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2,
    invece, dall’altra, non esistono “vaccini SARS-CoV-2”, ossia autorizzati dall’EMA strettamente per la
    prevenzione ed immunizzazione dall’infezione del virus SARS-CoV-2, poiché, Comirnaty, Vaxzevria,
    Spikevax, Janssen, e, infine, Nuvaxovid, ossia i “vaccini COVID-19”, sono stati autorizzati in via
    condizionata esclusivamente per la prevenzione della malattia COVID-19;
  2. che con il termine SARS-CoV-2 si indica un virus, mentre con COVID-19 si intende la malattia che
    potrebbe svilupparsi a seguito dell’infezione con esso, come sottolineato nelle FAQ sul sito delle
    Ministero della Salute
    https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italian
    o&id=228#:~:text=La%20sindrome%20respiratoria%20acuta%20grave,identificato%20nell’uomo ;
  3. che ad oggi non è stata autorizzata all’immissione sul mercato comunitario e italiano (nemmeno in
    modo condizionato) neanche una sostanza che abbia la funzione indicata in modo esplicito nella
    normativa che prevede l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione con il virus SARS-CoV-2, ai sensi
    dell’Art. 4-ter D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021, e, da ultimo, ai sensi dell’art 2 D.L. n. 172/2021;
  4. che al/la sottoscritto/a è stato imposto ex Art. 4-ter D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021, e, da
    ultimo, all’Art. 2 del D.L. 172/2021 il trattamento per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e
    non del trattamento del solo sviluppo della malattia Covid-19;
  5. che le decisioni della Commissione Europea, riportate nell’Union Register of medicinal Product for
    Human Use https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm, circa
    l’autorizzazione condizionata di immissione sul mercato dei cinque “vaccini anti-COVID-19”
    prevedono nell’Allegato II Punto B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO
    espressamente che queste sostanze sono un:
    Medicinale soggetto a prescrizione medica

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Vedasi, p.e. per Comirnaty, a pagina 65 https://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf

e per Spikevax, a pagina 17 https://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf

  1. che l’AIFA nella sua rispettiva Determina, ha precisamente classificato i “vaccini COVID-19” come
    farmaci che richiedono l’esigente prescrizione medica “RRL”
    Vedasi, p.e. Determina AIFA per Comirnaty (prescrizione medica “RRL” all‘ultima pagina)
    https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf
    e Determina AIFA per Spikevax (prescrizione medica “RRL” all‘ultima pagina)
    https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1290231/DETERMINA_1-2021_MODERNA.pdf
  2. che le cinque sostanze, allo stato immesse in via condizionata sul mercato quali “vaccini COVID-19”,
    possono essere inoculate solo previa prescrizione medica “RRL”;
  3. che al/la sottoscritto/a non è stata consegnata alcuna prescrizione medica “RRL”;
  4. che la prescrizione medica “RRL” può avvenire esclusivamente per l’utilizzo/efficacia alla quale la
    sostanza è stata autorizzata, soprattutto se autorizzata in via condizionata, come nel caso dei
    “vaccini COVID-19”;
  5. che le sostanze indicate come “vaccini COVID-19”, ovvero Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria
    (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson&Johnson) e, da ultimo, Nuvaxovid (Novavax)
    sono state autorizzate solo in via condizionata ed esclusivamente per la prevenzione della malattia
    COVID-19 nella persona con esse trattate, ma non per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2,
    ossia per inibire la trasmissione del virus, come, ad esempio, sottolineato al punto 1 a pag. 2 (83), della
    scheda tecnica di Comirnaty dell’AIFA
    https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_00538
    9_049269_FI.pdf&sys=m0b1l3 ;
  6. che la prescrizione di un farmaco per un utilizzo diverso da quello indicato nella scheda tecnica del
    farmaco costituisce un “off-label use”, che nel caso di un farmaco autorizzato solo in via condizionata
    ha delle conseguenze giuridiche particolarmente gravi;
  7. che la prescrizione medica, e, ancor di più la prescrizione medica “RRL”, per l’inoculazione di una di
    queste sostanze per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, invece che per la prevenzione
    della malattia COVID-19, ossia per un uso diverso da quello indicato nella scheda tecnica e in sede di
    autorizzazione condizionata da parte dell’EMA, costituisce pacificamente una condotta penalmente
    rilavante quale il reato di falso ideologico, poiché “ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è
    sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo
    carattere inveritiero, mentre non è richiesto l’”animus nocendi” né l’”animus decipiendi”, con la conseguenza che il delitto
    sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia
    accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini della integrazione del
    dolo le ragioni che hanno determinato l’agente ad operare la falsa attestazione” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6182 del
    03/11/2010, Rv. 249701; Cass., Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Rv. 231427; Cass., Sez. 5, n. 12547, del 08/11/2018, Rv.
    276505);
  8. che ai sensi dell’Art. 13 Codice Deontologico dei Medici: https://www.enpam.it/wp-
    content/repository/universaliamultimediale/CI/leggi/deontologico/articolo_13.html

“La prescrizione a fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico,
impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto
diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali
raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi
clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui
soggetti coinvolti.

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Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni,
controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro
dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi
non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono
proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta
nel tempo gli effetti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato
esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea
documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente”;

  1. che l’obbligo alla prescrizione medica di queste sostanze, imposte nelle delibere di autorizzazione
    condizionata (Allegato II, punto B Condizioni e Limitazioni per l’uso), precisamente l’obbligo di
    prescrizione medica “RRL” specificata nelle Determinazioni dell’AIFA, fa sì che non deve essere la
    sottoscritta a dimostrare la presenza di ristrettissime categorie di patologie (stabilite peraltro con un
    evidente mero “spirito politico” e non medico, considerato il contenuto dei Risk Management Plan dei
    produttori delle cinque sostanze), per ottenere un’eventuale esenzione dall’imposizione del
    trattamento con queste sostanze sperimentali, ma che, invece, deve essere un Medico Specialista in
    ambito ospedaliero (prescrizione medica “RRL”), ad assumersi la piena e personale responsabilità
    della prescrizione del trattamento con una sostanza, di fatto ancora in uno stadio sperimentale, di
    una persona, come al/la sottoscritto/a, alla quale il trattamento viene “imposto” per volontà
    politica;
  2. che i cosiddetti “vaccini COVID-19” in uso in Italia sono sostanze autorizzate solo in via condizionata
    ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006 e che nell’art. 8 di tale regolamento è previsto, quale
    condizione necessaria per l’uso legittimo di queste sostanze, a carico delle autorità sanitarie e dei
    sanitari coinvolti nella campagna vaccinale, un rigoroso obbligo di informazione, e che richiede che
    l’inoculando/a deve essere espressamente informato/a del fatto:
    a) che le cinque sostanze indicate come “vaccini COVID-19”, ovvero Comirnaty (Pfizer/BioNTech),
    Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson&Johnson) e, da ultimo,
    Nuvaxovid (Novavax) sono state immesse sul mercato con autorizzazione condizionata per la
    durata di un anno sulla base di dati soltanto parziali, e che tale autorizzazione condizionata ha una
    data di scadenza e, eventualmente, anche una data di rinnovo;
    b) che l’autorizzazione di queste sostanze è soltanto condizionata perché manca tutta quella serie di
    studi fondamentali, studi preclinici, studi farmacologici e studi clinici, riportati nel piano della
    gestione dei rischi, il cosiddetto RISK MANAGEMENT PLAN, dai produttori, come ad esempio nel caso
    di Comirnaty, il principale “vaccino COVID-19” somministrato in Italia

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-
plan_en.pdf, dove, all’interno dei capitoli evidenziati con “Missing information”, l’EMA e gli stessi

produttori dichiarano che addirittura ad oggi non hanno i dati in punto effetti:
▪ a medio/lungo termine;
▪ correlazione con altri farmaci;
▪ sulle donne incinte, i feti e i bambini allattati;
▪ sulle persone con un problema nel loro sistema immunitario;
▪ sulle persone con un problema infiammatorio nel loro corpo;
c) che l’Autorità Europea del Farmaco (EMA) nel sunto del parere positivo dato per l’autorizzazione in
via condizionata per l’immissione sul mercato delle cinque sostanze dà delle indicazioni
determinanti. Vedasi qui p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_it.pdf:
“Comirnaty è un vaccino per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nelle persone di età pari
o superiore a 5 anni….

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Comirnaty agisce predisponendo l’organismo a difendersi dalla COVID-19
I dati della sperimentazione non erano sufficienti per trarre conclusioni in merito all’efficacia di Comirnaty nelle
persone che hanno già avuto la COVID-19…..
Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un’altra? L’impatto della vaccinazione con Comirnaty
sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto
i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo.
Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da
Comirnaty. Le persone vaccinate nell’ambito della
sperimentazione principale negli adulti, che dura da 2 anni, nonché delle sperimentazioni in bambini e adolescenti.
Questa sperimentazione e altri studi forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del
vaccino di prevenire la forma grave di COVID-19, sulla misura in cui protegge le persone immunocompromesse e le

donne in gravidanza, e sulla capacità di prevenire i casi asintomatici. Inoltre, studi indipendenti sui vaccini anti-
COVID-19, coordinati dalle autorità dell’UE, forniranno informazioni aggiuntive sulla sicurezza a lungo termine del

vaccino e sui relativi benefici per la popolazione in generale…..
Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché Comirnaty sia
usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio
illustrativo. Inoltre, è stato disposto un piano di gestione del rischio (RMP) per Comirnaty che contiene importanti
informazioni sulla sicurezza del vaccino, su come raccogliere ulteriori informazioni e su come minimizzare eventuali
rischi potenziali.”
d) che queste sostanze sono ancora in fase di sperimentazione, come ha più volte messo nero su bianco
l’EMA, anche ad esempio, nel documento EPAR a pagina 5
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_it.pdf
relativo a Comirnaty;
e) che gli eventi avversi possono essere gravi e addirittura mortali, come riportato, ad esempio, sia
dagli ultimi dati dell’AIFA presenti nel suo nono rapporto (con 101.130 segnalazioni di eventi avversi,
14.605 aventi gravi segnalati e 608 decessi segnalati),

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-
19_9.pdf , sia dai dati di Eudravigilans, che riporta circa ventimila morti presumibilmente

riconducibili ai “vaccini anti-COVID-19” e un milione e duecentomila eventi avversi segnalati, e che i
citati dati dell’AIFA sono raccolti in regime di vigilanza passiva, e che la scienza, prevede una
sottostima statistica non inferiore a 100 volte, rispetto ai dati reali raccolti con la vigilanza attiva (ad
esempio nel vaccino MPR, morbillo-parotite-rosolia, la sottostima era di oltre 600 volte, come
emerge da due studi su sorveglianza attiva e passiva pubblicati sul bollettino della Regione Puglia
https://www.medicinaintegratanews.it/covid-i-numeri-vanno-letti-nella-loro-interezza/ );
f) che all’interno della prescrizione medica “RRL” devono trovare risalto le ragioni per le quali il Medico
determinerebbe che tale trattamento sperimentale sia indicato per il mio caso specifico, precisando
in base a quali dati, medici, anamnestici, clinici e statistici, relativi ai rischi e ai benefici, secondo i
dati dell’ultimo rapporto dell’AIFA, o dell’ISS sia giunta/o a tale conclusione. (Ad esempio, riportando i
dati dell’ISS https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia che, dall’inizio della situazione
pandemica, ossia nei 2 anni 2020 e 2021, nella mia fascia d’età, registra un totale di …. decessi tra persone risultate
positive al tampone nella fascia d’età ….-…., a prescindere dall’effettiva causa della morte, oppure riportando, ad
esempio, i dati dell’ISS https://covid19.infn.it/iss/ che nel grafico “Distribuzione per fascia d’età”, sotto la voce “terapia
intensiva”, nella Regione “Italia”, dall’inizio della situazione pandemica, ossia nei 2 anni 2020 e 2021, nella mia fascia
d’età, ha registrato un totale di …….. ingressi in terapia intensiva nella fascia d’età ….-…., dato che si ottiene sommando
le terapie intensive di ogni anno in questa fascia d’età, poi, invece, riportando in contrapposizione, ad esempio, i dati di

sorveglianza dell’AIFA https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-
19_9.pdf che nel nono rapporto, a pagina 9, figura 2, dall’inizio della campagna vaccinale dei “vaccini anti-COVID-19”,

ossia in 1 anno solamente, il 2021, nella mia fascia d’età, ha registrato …….. eventi avversi in seguito alla prima dose,
più, …….. dopo la seconda dose, per un totale di …….. eventi avversi nella fascia d’età ….-…., dati, questi ultimi, raccolti
solamente attraverso la vigilanza passiva, che, per la scienza, è almeno 100 volte inferiore rispetto ai dati reali raccolti
con la vigilanza attiva, attraverso la quale le segnalazioni, dunque, non sarebbero potute essere presumibilmente inferiori
allo stesso totale moltiplicato x 100, che è uguale a …………, solo per la mia fascia d’età) (VIDEO TUTORIAL PER I PAZIENTI
PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO https://www.youtube.com/watch?v=bY0xezKdYNA )

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CHIEDO

  1. che Lei, in qualità di mio Medico di Famiglia, si rivolga all’autorità ospedaliera competente per
    l’ostensione della prescrizione medica “RRL” al/la sottoscritto/a per il trattamento con una delle
    sostanze di fatto ancora in fase sperimentale, quali i cosiddetti “vaccini COVID-19”, come è
    prevista dalle Determinazioni dell’AIFA e dall’Allegato II Punto B. (Condizioni e limitazioni
    dell’utilizzo) delle Decisioni della Commissione Europea di autorizzazione condizionata per
    l’immissione sul mercato delle cinque sostanze; la Prescrizione medica “RRL” è strettamente
    connessa allo specifico obbligo informativo di cui all’art. 8 Regolamento (CE) n. 507/2006;
  2. l’urgentissimo Differimento/Esenzione dalla vaccinazione obbligatoria fino a quando non viene
    presentata al/la sottoscritto/a una prescrizione medica “RRL”, peraltro stilata da un Medico
    Specialista in ambito ospedaliero (prescrizione medica “RRL”), ai fini della legittima applicazione
    di una sostanza a tutt’oggi di fatto ancora in fase sperimentale (non è confermata né l’efficacia
    e tantomeno la sicurezza), con le motivazioni:
    a) che la procedura di cui all’Art. 4-ter D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021, e di cui, da
    ultimo, all’Art. 2 del D.L. 172/2021, non può essere avviata fino a quando non viene
    presentata al/la sottoscritto/a una prescrizione medica “RRL”, rispondente alla normativa
    comunitaria e nazionale, mancando allo stato un presupposto fondamentale proprio
    anche di natura procedurale, oltre che sostanziale, per l’eventuale trattamento della
    sottoscritta con una delle sostanze allo stato autorizzate solo in via condizionata quali
    “vaccini COVID-19”;
    b) che l’accertamento di una violazione di un asserito (ma insussistente) obbligo vaccinale
    con sostanze, per le quali è prevista la prescrizione medica “RRL”, non può, comunque,
    avvenire prima che venga prodotta e ostensa la debita prescrizione;
    c) che l’obbligo vaccinale, per la professione della quale faccio parte, per la prevenzione
    dell’infezione da SARS-CoV-2, con la concreta minaccia di sospensione dal posto di lavoro,
    di cui all’Art. 4-ter D.L. 44/2021, convertito con L. 76/2021, e di cui, da ultimo, all’Art. 2
    del D.L. 172/2021, non può in nessun modo essere ottemperato, essendo tutti i “vaccini
    COVID-19”, quali Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, Janssen e Novavax, autorizzati in via
    condizionata dall’EMA esclusivamente per la prevenzione della malattia COVID-19, come
    documentato dalle schede tecniche dei rispettivi produttori, e non a prevenire
    dall’infezione da SARS-CoV-2, come, invece, riportato erroneamente nel testo che decreta
    l’obbligo vaccinale per un eventuale “vaccino SARS-CoV-2”, che, al momento, non esiste;
    d) che, in generale, considerati i principi di cui all’art. 13 Codice Etico dei Medici, la necessità
    di una prescrizione medica, e, a maggior ragione, di una prescrizione medica “RRL”, ai fini
    della legittima applicazione di una sostanza a tutt’oggi di fatto ancora in fase sperimentale
    (non è confermata né l’efficacia e tantomeno la sicurezza) a priori inibisce la previsione
    dell’obbligo di trattamento con tale sostanza.

RingraziandoLa per l’attenzione
Le rivolgo cordiali saluti,
Luogo: ……………………………………… Data: …./…./…….. Firma:……………………………………………….