Autorizzazione green pass

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Al centro commerciale.

Entro in un negozio di scarpe e la commessa: “signora deve scansionare il green pass!”.
Apro sul mio telefono il mio super green pass e le dico gentilmente: “questo è il mio green pass, se lei non è il titolare mi favorisca la sua autorizzazione al controllo”.
La commessa stizzita mi dice:”sono autorizzata dal titolare”
E io le rispondo:” bene, mi favorisca l’autorizzazione scritta per delega autorizzata ai fini legali al controllo dei green pass. Io sono in regola per entrare qui dentro, lei non è in regola con quello che sta facendo. Chiamiamo i carabinieri?”
Scatta il panico.
La commessa imbestialita chiama per telefono il titolare che, di fronte alla mia legittima richiesta di identificarsi, dice alla commessa di farmi entrare senza scansione.
La legge è legge per tutti.
Non possono controllarvi il green pass se non hanno delega scritta e autorizzata ai fini di legge per il controllo.
E nei negozi, bar, tavole calde non ce l’ha nessuno.
Prima di discriminare gli altri appellandosi alle leggi, devono essere per primi loro a rispettarle.
Svegliatevi.

Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve:

– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della Salute);

– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR.

– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
– i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;

– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL 52).

La richiesta del green pass senza la suddetta autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, pone il controllore ad essere segnalato dal cliente/dipendente al Garante Privacy, il quale emetterà una sanzione da 50 mila a 150 mila euro.

Avv. Francesco Cinquemani»

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